Diritti digitali, svolta nelle vite individuali

Privacy, libertà di espressione e cittadinanza in una nuova prospettiva

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Introduzione, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, del libro “Diritti digitali”, volume che si concentra sull’individuo e su quel caleidoscopio di posizioni giuridiche che vengono annoverate sotto la formula “diritti della personalità”. Nel volume (Francesco D’Amato editore) interventi di Virgilio D’Antonio, Angela Iacovino, Luca Esposito, Saverio Sicilia, Vera Iuzzolino, Angelo Napoli, Paola D’Elia, Stefano Letteriello, Angelo Maiello e Giorgio Sica.


Il sistema di situazioni giuridiche soggettive riconosciute alla persona umana dall’ordinamento, ricompreso nello schema tipico dei “diritti della personalità”, si è trovato ad affrontare – come peraltro tutti gli istituti del diritto pubblico e privato contemporaneo – un complesso percorso evolutivo e di adattamento al nuovo paradigma tecnologico del terzo millennio.

I diritti della personalità vengono generalmente qualificati come diritti assoluti, indisponibili, intrasmissibili, irrinunciabili ed imprescrittibili: essi definiscono e proteggono gli attributi più intimi e personalissimi dell’individuo, attinenti sia la sfera materiale dell’integrità fisica che, ancora, quella morale ed immateriale.

Quanto al dato storico, la categoria in oggetto – non contemplata nell’esperienza francese post-rivoluzionaria del Code Civil napoleonico – ha rinvenuto un saldo riconoscimento nella cultura giuridica moderna nell’apporto della dottrina tedesca di fine ‘800, diffondendosi poi in Europa con due distinti approcci teorici.

Da una parte – come nell’esperienza contemporanea tedesca – si discorre di un “diritto generale della personalità” (Allgemeines Personlichkeitsrecht), diritto unico che tutela la personalità umana nel suo complesso (teoria monista); dall’altra, si riconoscono all’individuo singoli diritti posti a protezione di specifici attributi (teoria pluralista).

Quest’ultima tendenza può ad una prima analisi registrarsi nell’esperienza italiana dei Codici e di alcune leggi speciali, in cui si tutelano in maniera puntuale il diritto al nome e allo pseudonimo (artt. 8-10 c.c.), il diritto all’immagine (art. 10 c.c. e artt. 96 e 97 l.d.a.) o, ancora, prendendo le mosse dalla definizione negativa posta dagli artt. 594 e 595 c.p., il diritto all’onore e alla reputazione.

Tale visione pluralista e tipica deve però essere letta alla luce dei princìpi conchiusi nel dettato Costituzionale, soprattutto con riferimento all’art. 2 Cost., così garantendo alla categoria dei diritti della personalità una maggiore elasticità ed adattabilità all’evoluzione sociale, economica e politica.

Così, ad esempio, il diritto alla vita si è affermato non solo nell’accezione negativa di impossibilità di poter disporre del proprio corpo di cui all’art. 5 c.c., ma come diritto inviolabile dell’uomo che si estrinseca nel diritto alla salute (art. 32 Cost.) o ancora nel diritto allo svolgimento della propria personalità sancito dall’art. 2 Cost.

L’identità personale nelle relazioni sociali

e nei mezzi di comunicazione di massa

La rilettura “costituzionalmente orientata” dello schema dei diritti della personalità ha permesso di dare vita a nuove figure, non espressamente citate da alcun testo legislativo, come il diritto all’identità personale, intesa non solo come l’identità fisica del soggetto (e per questo riconducibile ai suoi connotati quale il nome, o l’immagine), ma che contempla altresì il profilo ideale della persona, proiettato nel contesto delle relazioni sociali e in rapporto alla rappresentazione di esso fornita dai mezzi di comunicazione di massa.

Nel contesto di questo dibattito irrompe prepotente la nascita e il diffondersi delle tecnologie digitali, che finiscono per incidere profondamente sull’essenza come sul declinarsi concreto dei diritti della personalità.

L’espansione di Internet ha reso disponibile un mezzo di interconnessione, ricerca e diffusione delle informazioni a portata di click, senza limiti di tempo o di spazio, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Senza dubbio, questa rete globale costituisce oggi elemento essenziale del nostro quotidiano e del dispiegarsi della personalità di ogni individuo: per l’informazione, lo studio, la ricerca, il collegamento con amici e familiari, per il lavoro come per l’intrattenimento.

L’attività più o meno consapevole che ognuno di noi compie online, così come i dati che altri (con o senza il nostro consenso) caricano su Internet lasciano una “impronta” e tutte queste impronte contribuiscono, progressivamente, stratificandosi nel web, a costruire la personalità digitale – recte, l’identità digitale – di ciascun utente.

In questo quadro, il pervasivo impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha imposto agli interpreti una serie di rilevanti problemi di efficacia ed effettività delle tutele.

Si è cominciato, in tal senso, a discorrere di “diritti digitali”, intendendo per essi le forme dell’esplicitarsi, nella prospettiva giuridica, della personalità umana all’interno del web e le risposte offerte, in termini di tutela, dall’ordinamento.

In una logica di semplificazione, alla locuzione di diritti digitali possono essere ricondotte due distinte categorie di posizioni giuridiche, distinguendo tra “diritti nativi analogici” e “diritti nativi digitali”. Per un verso, infatti, possiamo discorrere di diritti digitali rispetto alle nuove declinazioni assunte dai diritti della personalità classici nel loro confronto con il web: paradigmatici, ad esempio, sono i casi del diritto alla riservatezza, del diritto all’identità personale o del diritto d’autore, che, ove analizzati nella loro dimensione online, si colorano di nuove caratterizzazioni e di nuovi aspetti, in parte sconosciuti alla dimensione puramente analogica. Per altro verso, possiamo definire digitali quei diritti che invece nascono e presuppongono, nel loro esistere, Internet quale strumento di interconnessione: è il caso del diritto di accesso alla Rete, dei diritti connessi al Net neutrality e al digital divide o, ancora, alla cd. “cittadinanza digitale”.

D’altro canto, tutti le posizioni giuridiche che connotato la persona umana, soprattutto ove analizzate secondo il caleidoscopio del web, presentano interrelazioni profonde che, sovente, impongono tentativi di reductio ad unitatem o, quantomeno, una ricerca di bilanciamento, secondo un equilibrio che si rivela, quasi per antonomasia, costantemente instabile, perché sottoposto al check continuo che l’evoluzione delle tecnologie (e, con essa, l’incremento normativo) impone.

È anche per questo che si è cominciato a discorrere di “costituzionalismo digitale”, per esprimere la ricerca di un sistema di principi che possa fungere da “cornice” a questa ricerca di bilanciamento, imposta da Internet, tra spinte individuali potenzialmente contrastanti, come tra prerogative individuali e quelle collettive.

Con l’avvento dell’informatica e della telematica, d’altronde, tutte le informazioni attinenti la persona umana risultano dematerializzate e trasposte in formato digitale, facilmente riproducibile e, una volta immesso nel circuito comunicativo della rete, difficilmente rintracciabile.

È il fenomeno della c.d. identità digitale, che ha sollevato innanzitutto questioni sul regime di tutele da garantire in favore delle persone cui quei dati si riferiscono, conducendo alla “novazione” del tradizionale diritto alla riservatezza e alla segretezza delle comunicazioni in diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali.

Dalla reperibilità delle informazioni on line

alla libertà d’espressione

Ancora, guardando al diritto all’identità personale e, in particolar modo, al diritto a veder divulgate informazioni sul proprio conto che corrispondano alla percezione che il soggetto detiene di sé in relazione ad un preciso periodo storico ed al contrapposto interesse del pubblico di accedere a quelle notizie, l’immanenza e la facile reperibilità di informazioni anche risalenti riguardanti un dato soggetto attraverso siti web e motori di ricerca pone il problema del conflitto tra il c.d. diritto all’oblio e il diritto all’informazione riconosciuto a tutti i consociati.

È il tema del diritto all’autodeterminazione informativa, intesa anche quale più moderna manifestazione della libertà d’espressione, che può porsi in contrasto, se intesa anche in una logica superindividuale, con il diritto del singolo a “modellare” la propria presenza online secondo logiche meramente individualistiche.

Sotto un diverso angolo visuale, poi, la nozione di identità digitale si sdoppia nel senso di identificazione, evocando le difficoltà di pervenire in maniera univoca e celere al soggetto che ha dato origine ad una determinata comunicazione.

La questione è strettamente legata al c.d. diritto all’anonimato, ovvero alla facoltà che ogni utente possiede, una volta avuto accesso ad Internet, di navigare, comunicare e fruire dei servizi senza essere necessariamente identificato dagli altri utenti.

Tale peculiarità, intrinseca alla sostanza tecniche ed operazionale del mezzo di comunicazione in oggetto, agisce potenzialmente come incentivo alla generale commissione di illeciti: si pensi, ad esempio, ai social network e alla necessità di garantire la tutela dell’onore e della reputazione degli utenti senza al contempo ledere in maniera ingiustificata l’esercizio del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero riconosciuto a tutti i consociati e in relazione al quale Internet si afferma come la più moderna e straordinaria incarnazione.

Eppure, la riflessione sui diritti digitali non esaurisce affatto la prospettiva della proiezione della persona umana verso il presente e la modernità: nel futuro prossimo venturo, infatti, si intravede già denso il dibattito sulle implicazioni concrete del postumanesimo, sul rapporto uomo-macchina, nella transizione dall’habeas corpus dello Stato di diritto e dall’habes data della società dell’informazione verso l’habeas mentem della società post-informatica.

Virgilio D'Antonio

Professore ordinario di Diritto Privato Comparato presso l'Università degli Studi di Salerno, è titolare delle cattedre di Diritto Comparato dell'Informazione e della Comunicazione e di Istituzioni di Diritto Privato. È docente di Diritto Commerciale presso la Link Campus University e di Diritto della comunicazione digitale presso l’Accademia della Moda. Insegna, inoltre, presso l'Universidad Catolica de Colombia, ove, nel 2020, è stato nominato "Doctor Honoris Causa". Dal 2018, è direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione

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