Il collegio cautelare: più garanzie e/o meno responsabilità

Il collegio cautelare (tre membri) in sede di valutazione (applicativa) dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è una garanzia di precisione o una deresponsabilizzazione (dato il mancato obbligo di verbalizzazione delle singole posizioni dei giudici). Delle due, una. Se aumentano “gli occhi” in prima istanza, aumentano anche i “visori” con i mezzi di impugnazione? A quanto pare la normativa delle impugnazioni non è stata rivisitata

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Il ministro della Giustizia Carlo Nordio

L’inquadramento valoriale e l’impostazione del procedimento cautelare rappresentano il termometro della “temperatura” del sistema prevalentemente accusatorio dell’ordinamento processuale. La privazione della libertà ante iudicium è uno strumento di sicurezza generale ma anche di preoccupazione sociale.

È necessaria una premessa di sistematica generale sulla funzione sociale della cognizione ordinaria prima di enucleare una visione sulle discussioni in corso sul tema del procedimento cautelare collegiale in sede di applicazione.

La funzione sociale del processo penale assume una forma diversa con l’entrata in vigore del modello prevalentemente accusatorio. Il nuovo codice del 1988, dunque, prende vita sulla scia di un’esigenza di modernizzazione della legislazione processuale penale, ancora troppo ancorata a logiche inquisitorie considerate inaccettabili in un contesto normativo e ideologico definitivamente avviatosi, a livello internazionale, verso una concezione “garantistica” dei diritti fondamentali della persona umana. L’autoritarismo del sistema inquisitorio cede il passo ai principi costituzionali, ma soprattutto ai baluardi della civiltà giuridica positivista.

In un contesto di trasformazione della visione imputatocentrica in vittimocentrica e in un momento di estrema manipolazione dell’opinione pubblica, il processo di cognizione (accertamento della verità) passa in secondo piano rispetto alla sofferenza personale ed alla mediaticità di un provvedimento cautelare.

La questione è calda e, dunque, le modifiche alla disciplina cautelare diventano (come molti argomenti) una questione che spacca la società.

Da un anno circa il panorama delle opinioni si mescola ad interpretazioni rispetto alla possibilità in sede di applicazione di una valutazione collegiale per le sole misure custodiali in carcere (e non come adesso: valuta il giudice competente funzionalmente, e quindi dipende dalla fase e dal grado in cui pende il procedimento), rispetto all’analisi delle esigenze cautelari e rispetto all’interrogatorio preventivo (prevenire è diverso da garantire).

Il collegio cautelare (tre membri) in sede di valutazione (applicativa) dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è una garanzia di precisione o una deresponsabilizzazione (dato il mancato obbligo di verbalizzazione delle singole posizioni dei giudici). Delle due, una. Se aumentano “gli occhi” in prima istanza, aumentano anche i “visori” con i mezzi di impugnazione? A quanto pare la normativa delle impugnazioni non è stata rivisitata.

Lascia, senza dubbio, perplessi anche l’attribuzione di competenza in prima battuta al tribunale del riesame per poi passare la devoluzione alla Corte d’appello dello stesso distretto. La mancata composizione di un organo collegiale ex novo in prima “battuta” (lasciando l’applicazione al tribunale del riesame) genera necessariamente l’esigenza di garantire l’impugnazione in Corte d’appello seguendo i criteri dell’art. 11 c.p.p. in modo da evitare l’emissione ed il primo grado cautelare attribuiti al medesimo ufficio giudiziario seppure in funzione diversa.

Inoltre, genera un interrogativo importante la sperequazione in concreto sulle diverse modalità tra custodia in carcere e le altre misure personali e reali disapplicando, di fatto, un principio cardine della democrazia quale l’art. 3 della Costituzione italiana. La gerarchia delle sofferenze, prima del processo di merito, in questa società consumistica ed iper-capitalistica, si ribalta e di conseguenza un sequestro di beni potrebbe essere visto come più afflittivo (ad. esempio un conto corrente di una società).

Si è sicuri che il collegio (così come si discute) va evitato per un sequestro? E, inoltre, l’interrogatorio di garanzia (tranne che per le esigenze di pericolo di fuga e per la tutela degli elementi di prova) viene anticipato con un metodo preventivo rispetto all’applicazione della misura.

Si dice che prevenire è meglio che curare, ma prevenire è meglio di garantire?

Si è sicuri, al netto della cautela ed al netto del termine di indagine, che questo tipo di interrogatorio possa realmente essere di garanzia e non diventare uno strumento di conoscenza troppo anticipato delle indagini al tal punto da pregiudicarle?

Sembra sempre di più smarrito il metodo, l’obiettivo del processo, il ruolo dei soggetti e la finalità dell’amministrazione della giustizia. Il bilanciamento degli interessi in gioco, durante tutto il procedimento penale, è l’esercizio più complesso del giurista a presidio della funzione sociale del processo penale e dell’esercizio del diritto di difesa.

 

 

 

 

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